brookeraggio assicurativo, requisiti per l’iscrizione nel registro delle imprese


 

Not. Liliana Schiappoli

lschiappoli@notariato.it

 

L'attività di "consulenza assicurativa, procacciamento di affari di assicurazione e mediazione assicurativa" (in pratica, brookeraggio assicurativo) è regolata dalla L. 792/1984 e in particolare dall'art. 5, che però indica alcune condizioni per iscrivere le società che svolgono detta attività all'albo dei mediatori:

- sede legale in Italia;

- oggetto sociale limitato esclusivamente all'attività di mediazione assicurativa;

- necessità che l'amministratore delegato e il direttore generale siano iscritti all'albo dei mediatori ed abbiano esercitato tale attività per almeno cinque anni, etc.

 

Sembra però che queste condizioni siano richieste non per l'iscrizione all'albo dei mediatori (che presupporrebbe già avvenuta l'iscrizione nel Registro Imprese, tant'è che l'art 5, u.c.,  L. 792/1984 richiede tra la documentazione da presentare: l'atto costitutivo,lo statuto e la pova del deposito degli stessi al R.I.) ma per l'iscrizione al R.I. 

 

Se elementi come la sede in Italia e l'oggetto esclusivo non pongono particolari problemi, mi chiedo se e in che modo fare eventualmente risultare nel verbale dell'assemblea straordinaria la circostanza che l'amministratore  sia un brooker in esercizio?